Indice dei contenuti:
TL;DR
La Corte Suprema giapponese ha respinto il ricorso finale di un uomo ghanese con insufficienza renale cronica a cui Chiba aveva negato il sussidio perché straniero. Il giudice dissenziente ha definito l'esclusione incostituzionale e disumana, ma la Corte non si è pronunciata nel merito, lasciando la questione irrisolta.TOKYO — La Corte Suprema del Giappone ha respinto l'appello finale di un uomo ghanese di 36 anni a cui erano stati negati i sussidi di assistenza sociale dalla città di Chiba con la motivazione che è cittadino straniero, ponendo fine al suo tentativo legale di ribaltare la decisione.
Appello respinto senza pronuncia sulla costituzionalità
L'uomo, in cura per insufficienza renale cronica, aveva sostenuto che il rifiuto della città alla sua domanda ai sensi della Legge sull'assistenza pubblica fosse incostituzionale. La Seconda Sezione della Corte Suprema, tuttavia, ha stabilito che il ricorrente non aveva motivi per un appello finale.
La decisione, datata 9 settembre 2026, non ha affrontato la questione costituzionale al centro del caso.
Unica dissidenza: l'esclusione è incostituzionale
Il giudice presidente Mamoru Miura, ex procuratore, è stato l'unico dei quattro giudici a dissentire. Nel suo parere, Miura ha affermato che la parte della Legge sull'assistenza pubblica che esclude i cittadini stranieri in cure mediche dall'idoneità ai benefici è incostituzionale e invalida.
Un servizio del Tokyo Shimbun riportato da Gigazine ha evidenziato la caratterizzazione della situazione da parte dell'opinione dissenziente come "estremamente disumana".
Contesto del caso
L'uomo ghanese ha chiesto l'assistenza pubblica mentre riceveva cure mediche per insufficienza renale cronica, ma la città di Chiba ha respinto la sua domanda perché non è cittadino giapponese. Ha poi intentato una causa per ottenere l'annullamento della decisione, invocando l'articolo 25 della Costituzione nella sua impugnazione.
Fatti chiave in sintesi
- Il ricorrente è un uomo ghanese di 36 anni in cura per insufficienza renale cronica.
- La città di Chiba ha respinto la sua domanda di assistenza ai sensi della Legge sull'assistenza pubblica perché è cittadino straniero.
- La Seconda Sezione della Corte Suprema ha stabilito che il ricorrente non aveva motivi per un appello finale.
- La decisione del 9 settembre non ha affrontato la questione costituzionale.
- Il giudice presidente Mamoru Miura, ex procuratore, è stato l'unico dissenziente tra i quattro giudici.
- Miura ha affermato che l'esclusione dei cittadini stranieri in cure mediche dall'idoneità ai benefici è incostituzionale e invalida.
Cosa significa la sentenza
La decisione lascia in vigore il rifiuto della città di Chiba. Poiché la Corte Suprema ha declinato di pronunciarsi sulla questione costituzionale, la questione se i cittadini stranieri in cure mediche debbano essere idonei ai benefici ai sensi della Legge sull'assistenza pubblica rimane irrisolta, anche se l'unica dissidenza ha richiamato l'attenzione sulla difficile situazione dei residenti stranieri gravemente malati.
Commenti